Vicenza Spinning

ZONA MARMORATA ADIGE

« Older   Newer »
  Share  
view post Posted on 21/1/2016, 12:16
Avatar

Non è questione di misura!

Group:
Moderatore Globale
Posts:
1,493
Location:
G d A

Status:


La zona del fiume Adige tutelata dal “Progetto Marmorata” è gestita dal Silver Salmon Club in convenzione per la Provincia di Verona, si trova subito a valle della città di Verona per una lunghezza di circa 10 Km. Il Progetto Marmorata è un programma di ricerca e tutela per la salvaguardia delle popolazioni di trota marmorata del fiume Adige nato in seguito alla preoccupante riduzione numerica delle popolazioni esistenti e alla contrazione dell’areale di distribuzione di questo salmonide autoctono.

La mappa che segue evidenzia i tre settori nei quali è divisa la zona marmorata, i regolamenti variano a seconda del settore per cui è bene fare attenzione alle diverse regolamentazioni quando ci si sposta da una zona all’altra.


Allegato A)

Prescrizioni in ordine all’esercizio della pesca nel tratto no-kill (trota marmorata, temolo e luccio) di fiume Adige compreso tra la diga del Pestrino (Sorio I) e la diga di San Giovanni Lupatoto (Sorio II)

Articolo 1 : Suddivisione delle acque

1. Il tratto no-kill per temolo, trota marmorata e ibridi di que-st’ultima con la trota fario, è rappresentato dal fiume Adige dalla diga del Pestrino (Sorio I) e la diga di San Giovanni Lupatoto (Sorio II).
2. Il tratto è situato interamente in zona B, zona cipricola.
3. Ai fini della gestione il tratto in oggetto è diviso in tre parti (zone), così rappresentate:
a. Zona 1: dalla diga del Pestrino a valle sino al ponte del
Pestrino;
b. Zona 2: dal ponte del Pestrino a valle sino al ponte dell’au-tostrada A4 Milano-Venezia;
c. Zona 3: dal ponte dell’autostrada A4 Milano-Venezia alla diga di San Giovanni Lupatoto.

Articolo 2 : Autorizzazione di pesca

(vale per tutte le acque di questa tessera)

1. L’esercizio della pesca nel tratto in questione è consentito ai pescatori in possesso di licenza di pesca di tipo B secondo

le modalità stabilite dalla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, modificata dalla legge regionale 13 marzo 2009, n. 4., nonché di apposito tesserino catture rilasciato dall’associazio-ne di pescatori sportivi “Silver Salmon Club”, sul quale deve annotare preventivamente la giornata e la zona di pesca prescelta e, immediatamente dopo ogni cattura di salmonidi consentiti (trota fario e trota iridea) e comunque prima di riprendere l'esercizio della pesca.

2. Il tesserino rilasciato è unico per tutte le zone no-kill, la cui gestione è affidata al Silver Salmon Club.
3. Il possesso e la compilazione del tesserino segnacatture catture sono obbligatori.
4. Il tesserino segnacatture ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
5. Il tesserino viene rilasciato al pescatore dal Silver Salmon Club previo versamento di una quota non superiore a euro 10,00, quale rimborso per le spese sostenute dall’associazio-ne per i compiti assegnatigli dalla Provincia. Per l’anno 2015 la quota annuale è fissata in euro 8,00.

6. I minori di anni 14 possono pescare all’interno della zona di protezione anche se privi di tesserino catture, purché accom-pagnati da un adulto in possesso del tesserino catture sul quale dovrà annotare gli eventuali capi catturati dal minore.

7. Il tesserino segna catture, debitamente compilato, deve essere consegnato entro il 1° marzo dell’anno successivo al
Silver Salmo Club in via Sasse 30 a Verona, per la successiva elaborazione statistica dei dati relativi alle catture e alle gior-nate di pesca. La rendicontazione relativa all’attività annuale di pesca nei tratti in oggetto dovrà essere trasmessa alla

Provincia entro il 30 giugno di ogni anno.

8. Il pescatore che deposita i pesci catturati deve cerchiare la sigla relativa ai singoli capi annotati sulla tessera-permesso.
9. A fine della giornata di pesca il pescatore deve altresì segnare sul tesserino catture, nell’apposito spazio, il numero totale degli agganci di temolo, trota marmorata e suoi ibridi e luccio. così come per le altre zone elencate in questa tessera, il totale degli agganci di luccio, persico reale, persico trota.

Articolo 3 : Modi e divieti di pesca

1. L’esercizio della pesca nelle Zone 1, 2 e 3 di cui all’articolo 1 è consentito esclusivamente con una canna da pesca con le modalità stabilite ai successivi articoli 4 e 5, nonché nel rispet-to delle seguenti prescrizioni:

a) la pesca è consentita ogni giorno della settimana, fatto salvo quanto stabilito al comma 1 dell’articolo 7;
b) la pesca è vietata da natante, anche se ancorato;
c) la pesca con il bilancino e quella professionale sono sempre vietate.
2. Le modalità d’uso degli attrezzi e i tipi di pesca vietati sono stabiliti, altresì, dall’articolo 6 del regolamento provinciale n. 4/ 2010.
3. E’ vietato detenere sul luogo di pesca attrezzi, esche e pasture vietati.
4. L’esercizio della pesca è vietato ad una distanza inferiore a 20 m a valle della diga del Pestrino (Sorio I) e a monte della diga di San Giovanni Lupatoto (Sorio II), nonché ad una distanza inferiore a 20 m dalla scala di rimonta dei pesci

presso lo sbarramento Sorio II. La distanza da osservare non riguarda la sola posizione in cui si trova il pescatore, ma anche quella dell’esca e dell’attrezzo in atto di pesca.

5. La distanza da osservare a monte e a valle delle dighe di cui al punto 4. si riferisce alla posizione della paratoia e non delle strutture annesse all’impianto.
6. La pesca dai ponti sul fiume Adige è sempre vietata.
7. La pesca sotto i ponti è sempre consentita.

Articolo 4 : Pesca sportiva nelle Zone 1 e 3

1. L’esercizio della pesca nelle Zone 1 e 3 di cui all’articolo 1 è consentito esclusivamente con le modalità previste per la zona A dall’articolo 10 del regolamento provinciale n. 4/2010, e precisamente con una sola canna da pesca, con o senza mulinello, munita di:

1. un solo amo che deve terminare con una sola punta;
2. un'esca artificiale, esca siliconica, cucchiaio rotante o ondulante metallico, rapala o minnow, muniti di un solo amo singolo senza ardiglione o al quale sia stato preventivamente eliminato;
3. una moschera con un massimo di tre ami senza ardiglione o al quale lo stesso sia stato preventivamente eliminato, esclusivamente a galla;
4. una camolera con un massimo di due ami senza ardiglione o al quale lo stesso sia stato preventivamente eliminato;

5. con la tecnica della mosca: coda di topo galleggiante o affondante con massimo tre mosche galleggianti, sommerse o ninfe, uno streamer, il tutto munito di un solo amo singolo

senza ardiglione o al quale lo stesso sia stato preventivamen-te eliminato.

Articolo 5 : Pesca sportiva nella Zona 2

1. L’esercizio della pesca sportiva nella Zona 2 di cui all’artico-lo 1 è consentito esclusivamente con una sola canna nei seguenti modi:

a) con la tecnica dello spinning: cucchiaino rotante o ondulan-te metallico, esca siliconica, rapala o minnow muniti di un solo amo singolo senza ardiglione o al quale lo stesso sia stato preventivamente eliminato.
b) con la tecnica della mosca: coda di topo galleggiante o affondante con massimo tre mosche galleggianti, sommerse, ninfe, uno streamer, il tutto munito di un solo amo singolo senza ardiglione o al quale lo stesso sia stato preventivamen-te eliminato.

Articolo 6 : Uso di esche e pasture

1. L’esercizio della pesca nelle zone 1 e 3 è consentito con esche naturali ed artificiali, ad esclusione delle uova di pesce o loro imitazioni, del sangue e dei suoi derivati, nonché delle interiora degli animali.

2. L’esercizio della pesca nella zona 2 è consentito esclusi-vamente con esche artificiali nei modi stabiliti dall’articolo 5 del presente regolamento.
3. L’uso del bigattino, come esca, è consentito esclusivamente

nelle zone 1 e 3, durante il periodo compreso tra il 15 maggio e il 30 settembre, mentre risulta invece sempre vietato nella zona 2.

4. E’ vietata la detenzione e l'utilizzo, come esca, del pesce vivo o morto.
5. Sono vietati altresì, sia l’introduzione nell’acqua di qualun-que specie ittica adibita all’uso come esca, sia l’abbandono di rifiuti lungo le rive e nei corsi d’acqua.
6. In tutto il tratto in oggetto è vietata la pasturazione, fatto salvo quella con il bigattino e con sfarinati, nelle sole zone 1 e 3, esclusivamente durante il periodo 15 maggio – 30 settem-bre, secondo un quantitativo massimo per pescatore per giornata, rispettivamente di 0,5 kg (bigattini) e di 1 kg (peso secco delle farine animali e/o vegetali). I sopraccitati limiti di quantità di pastura, ad esclusione del bigattino, si riferiscono alla pastura asciutta, mentre, per quanto riguarda la pastura bagnata pronta all’uso, il limite corrisponde al doppio di quello previsto per la pastura asciutta.

7. Nella zona 2 è vietata ogni forma di pasturazione.

Articolo 7 : Periodi di proibizione e orari di pesca

1. La pesca in ciascuna delle tre zone di cui all’articolo 1 è sempre consentita ad esclusione del periodo compreso tra il

1° novembre e il 30 novembre.
2. La cattura e detenzione delle specie ittiche è consentita nei tempi e modi stabiliti dal regolamento provinciale n. 4/2010 e dal presente provvedimento.
3. La pesca dell’anguilla (Anguilla anguilla) è vietata dal 1°

gennaio al 31 marzo ai sensi del decreto del Presidente della Regione Veneto n. 91 del 18 maggio 2012.

4. La cattura e detenzione del temolo (Thymallus thymallus), trota marmorata (Salmo trutta marmoratus), ibridi di quest’ul-tima con la trota fario (Salmo trutta trutta) e del luccio (Esox lucois) è sempre vietata. Per le altre specie valgono invece i seguenti periodi di divieto:

a) trota fario: dal lunedì successivo all’ultima domenica di settembre al sabato antecedente alla prima domenica di febbraio;
b) barbo comune (Barbus plebejus): dal 1° maggio al 15 giugno;
c) pigo (Rutilus pigus): dal 15 aprile al 15 giugno;
d) savetta (Chondrostoma soetta): dal 15 aprile al 15 giugno;
e) altre specie: si applicano le disposizioni stabilite dall’artico-lo 14 del regolamento provinciale n. 4/2010;
5. La cattura e detenzione della trota iridea (Oncorhynchus mikiss) è sempre consentita in ogni periodo dell’anno.
6. La pesca e la detenzione delle ulteriori seguenti specie (da aggiungere al temolo, trota marmorata e suoi ibridi, luccio) è sempre vietata:
- barbo canino (Barbus meridionalis); - scazzone (Cottus gobio);
- spinarello (Gasterosteus aculeatus); - storione cobice (Acipenser naccarii);
- storione comune (Acipenser sturio); - storione ladano (Huso huso);
- lampreda padana (Lethenteron zanandreai);
- gambero di fiume (Austropotamobius pallipes italicus)

7. La cattura delle specie di cui ai commi 3, 4 e 6, nonché la cattura delle specie durante il loro periodo di divieto o qualora sottomisura, deve essere effettuata con la massima cura per essere riammesse in libertà nel più breve tempo possibile. E’ fatto obbligo in tutti i casi di togliere l’ amo con cura sfilandolo e, laddove, ciò non risulta possibile, di tagliare la lenza vicino all’amo rilasciando l’esemplare con la massima cura , senza toccarlo con le mani, e senza salparlo dall’acqua.

8. La pesca è consentita a partire da un’ora prima del sorgere del sole a un’ora dopo il tramonto.

Articolo 8 : Lunghezze minime di cattura

1. Le lunghezze minime che le specie ittiche devono aver raggiunto perché ne sia consentita la cattura e la detenzione sono quelle stabilite dal comma 1 dell’articolo 13 del regola-mento provinciale n. 4/2010, fatto salvo che per le specie
“temolo”, “trota marmorata”, ibridi trota marmorata x trota fario e luccio, la cui cattura e detenzione nel tratto in oggetto sono sempre vietati.

Articolo 9 : Limitazioni del catturato

1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 7, il pescatore sportivo può catturare e detenere giornalmente non più di 5 kg complessivi di pesce, indipendentemente dal tipo di specie catturate e dalla zona di cattura. Si può derogare al limite complessivo di peso sopra indicato nel solo caso che detto

limite sia superato con l’ultimo esemplare catturato.

2. Fermo restando il limite massimo di cattura di 5 kg di cui al precedente comma, nonché il divieto di cattura e detenzione delle specie temolo, luccio, trota marmorata e suoi ibridi in tutto il tratto in oggetto, il pescatore sportiva può catturare giornalmente non più di 5 capi di salmonidi (trota fario, trota iridea, salmerino di fonte).

Articolo 10 : Semine ittiche

1. Nel tratto in oggetto è consentita l’immissione, a fini di ripopolamento, di trota marmorata e temolo. Sono consentite altresì eventuali immissioni di fauna ittica proveniente da recuperi effettuati lungo l’asta dell’Adige o nei canali artificiali in stretta comunicazione con lo stesso.

2. Tutte le immissioni di materiale ittico devono essere auto-rizzate dalla Provincia, previa valutazione della corrisponden-za con le prescrizioni stabilite dalla carta ittica e con le modali-tà stabilite dall’articolo 15 della legge regionale n. 19/1998 e dei commi 5 e 10 dell’articolo 16 del regolamento provinciale n. 4/2010

3. La Provincia può altresì disporre l’immissione di altre specie ittiche, purchè autoctone, e comunque compatibilmente con gli indirizzi gestionali formulati dalla Carta ittica.

Articolo 11 : Gare, manifestazioni e raduni di pesca


1. Nel tratto in oggetto è vietato lo svolgimento di gare, mani-festazioni e raduni di pesca a carattere agonistico.

2. Esclusivamente nelle zone 1 e 3, di cui all’articolo 1, è consentito lo svolgimento di non più di 2 manifestazioni com-plessive destinate a scolaresche, gruppi di minorenni e a portatori di handicap ancorché sprovvisti di licenza di pesca con le modalità stabilite dal comma 23 dell’articolo 23 del regolamento provinciale n. 4/2010. Per lo svolgimento di tali iniziative è consentita (anche se non obbligatoria) la semina di un quantitativo massimo di 1,5 kg di trote fario per partecipan-te.

Articolo 12 : Sanzioni amministrative

1. Le infrazioni alle norme stabilite dalla presente regolamen-tazione sono sanzionate ai sensi dell’articolo 33 della legge regionale n. 19/1998.

Articolo 13 : Norma finale

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2015.


zona_NK1



Per esercitare la pesca nella zona marmorata è obbligatorio possedere il tesserino annuale.

Dove trovare il tesserino

Il tesserino, di valenza annuale, permette l’esercizio della pesca sia nella zona marmorata-temolo del fiume Adige sia nelle zone di tutela luccio, persico reale e black bass.

Il tesserino viene rilasciato al pescatore dal Silver Salmon Club previo versamento, determinato dalla Provincia, di una quota non superiore a euro 10,00 quale rimborso per le spese sostenute dall’associazione per i compiti assegnatigli dalla Provincia. Per motivi burocratici, in seguito al cambiamento della Legge Regionale sulle acque in Convenzione, la tessera viene rilasciata gratuitamente per l’anno 2016 (dato il numero limitato di tessere il diritto di precedenza è dato ai soci che riconsegnano la tessera 2015).

AVVISO IMPORTANTE SULLA RESTITUZIONE DEI TESSERINI 2015
La restituzione dei tesserini 2015 può avvenire con le seguenti modalità:

tramite posta ordinaria
restituzione direttamente presso la sede del club il venerdì sera
restituzione presso gli esercizi convenzionati (vedi sopra)
oppure è possibile inviare tramite PEC all’indirizzo [email protected] un riepilogo delle di catture (numero di pesci allamati, zone, date) e il numero del tesserino.
Si chiede cortesemente di NON inviare tramite raccomandata i vecchi tesserini.

Dove reperire il tesserino:

> Presso la sede del Silver Salmon Club (mappa) i venerdì sera dalle 21.00 alle 23.00 (consultare il calendario delle aperture!)

> Tramite posta mandando una e-mail di richiesta a: [email protected]
La tessera viene inviata con un costo di 2 euro per le spese postali.

> Presso i seguenti esercizi associati, che hanno dato disponibilità alla distribuzione dei libretti:

– Casa Dell’Usignolo – Via Roveggia 24 – Verona – tel. 045 584174

– Mister Fish – Via Ca Nova Zampieri 12 – S. Giov. Lupatoto – tel. 045 8753276

– Oscar Sport – Piazza Umberto I° 24 – S. Giov. Lupatoto – tel. 045 545646

– Hobby Sport – Via P. Mascagni 43 – Castel D’azzano (VR) – tel. 045 512741

– Caccia e Pesca Ferramenta Rosella – Via Serena, 54 – S. Martino Buon Albergo – tel. 045 992153

– Obiettivo Pesca – Via S. Pieretto, 29 – Affi (VR) – tel. 0457238130

– Pesca Fish – Via Prova, 2 – S.Bonifacio (VR) – tel. 0456105577

– Strike Caccia Pesca Sport – Via Osteria Grande, 63 – Sommacampagna (VR) – tel. 045 8961421
 
Top
enritrek
view post Posted on 21/1/2016, 17:05




da un po che lo tengo docchio
 
Top
view post Posted on 21/1/2016, 17:17
Avatar

Non è questione di misura!

Group:
Moderatore Globale
Posts:
1,493
Location:
G d A

Status:


Fra un po faremo una strafexpedition
 
Top
enritrek
view post Posted on 21/1/2016, 17:20




metti data e nemo
 
Top
view post Posted on 21/1/2016, 17:47
Avatar

Non è questione di misura!

Group:
Moderatore Globale
Posts:
1,493
Location:
G d A

Status:


:cin:
 
Top
il Nic
view post Posted on 21/1/2016, 20:41




Un deca per il tesserino,no kill al luccio con semine,tratto gestito da un club de moschisti,gente che va a pescare.ci si associa in fiera.
Passando per sbaglio ho visto acqua bella e terreno fertile ;)
E ho pure sgamato catture di materiale verde interessante :)

Rici!! Andemo a provarghe a febbre a chel tocco de àdésè? :rofl:
 
Top
5 replies since 21/1/2016, 12:12   851 views
  Share